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Nell’ambito della valutazione dei rischi sulla sicurezza elettrica degli apparecchi elettromedicali (D.Lgs. 81/08 art. 71 e 81, CEI 62/148:IEC EN 62353) il Datore di Lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:
a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento;
b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;
Il Fabbricante di Apparecchi ElettroMedicali (EM) deve definire per le prova periodiche, l’intervallo ed il livello delle prove tenendo in considerazione quanto segue:
– il livello di rischio dell’apparecchio;
– la sua frequenza di utilizzo;
– l’ambiente di funzionamento;
– il modo di funzionamento (ad esempio stazionario, mobile, di emergenza);
– la frequenza con cui si verificano i guasti nei dispositivi.
In mancanza di informazioni nella documentazione annessa sugli intervalli tra le PROVE periodiche questo intervallo deve essere impostato per una durata da 6 mesi a 36 mesi.
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