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I Carri Raccoglifrutta sono soggetti a Verifica Periodica al fine di verificarne il corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza e la validità di tutta la documentazione richiesta.
Per effettuare la prima Verifica Periodica il Datore di Lavoro deve fare domanda all'Inail.
Nella domanda di prima verifica all'Inail è obbligatorio indicare un Soggetto Abilitato.
Qualora entro 45 giorni dalla domanda all'Inail la Verifica non sia stata effettuata, il Datore di Lavoro ha l'obbligo di rivolgersi direttamente a un Organismo Abilitato.
Per la seconda Verifica Periodica e successive il Datore di Lavoro può liberamente scegliere se rivolgersi a un Organismo Abilitato o all'Arpa/Usl di zona (normativa modificata dal decreto "Fare" 21 agosto 2013).
I costi della Verifica Periodica sono stabiliti per legge e uguali sia se effettuati dall'Ente preposto
che dall'Organismo Abilitato.
La Verifica Periodica di un Carro Raccoglifrutta consiste principalmente in:
- Controllo Documentale (Certificato CE, Manuale di Uso e Manutenzione, Registro di Controllo, Registro di Manutenzione, Libretto Ispesl/Inail o precedenti Verbali di Verifiche Periodiche Arpa/Usl)
- Controllo Sistemi di Sicurezza
- Controllo Visivo sullo stato fisico dei principali organi dell'attrezzatura
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