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VERIFICHE PERIODICHE
In base al D.Lgs 81/08 Art. 71 in vigore da maggio 2012
".. oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a VERIFICHE PERIODICHE volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con frequenza indicata nel medesimo allegato."

Marketing & Engineering Consulting
fornisce consulenza sulle norme e realizza verifiche volontaristiche sull'effettiva idoneità dei vostri mezzi al superamento delle verifiche periodiche.

Come soggetto abilitato di riferimento per sollevamento cose e sollevamento persone, Marketing & Engineering Consulting
​consiglia di rivolgersi a
EURISP ITALIA ( http://www.eurispitalia.it ).
Quando richiedere la verifica

La prima verifica il datore di lavoro deve richiederla all'INAIL, con i moduli presenti sul sito, indicando EURISP ITALIA quale soggetto abilitato, requisito essenziale per la validità della richiesta.

Con le periodicità previste dall’Allegato VII del D.Lgs. 81/08,
il datore di lavoro può liberamente scegliere se rivolgersi all'Organismo abilitato EURISP ITALIA o all'Arpa o ASL di zona.
Come richiedere la verifica

All’atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro può direttamente contattare il Soggetto Abilitato, EURISP ITALIA.

EURISP ITALIA è tra i primi soggetti iscritti in un apposito elenco regionale messo a disposizione dalle ARPA o ASL e dall'INAIL.
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ATTIVITÀ ISPETTIVA
1. Attività preliminare e analisi della documentazione tecnica:
Ai sensi dei punti 5.3.1 e 5.3.2 dell’allegato II del D.M. 11 aprile 2011, è requisito essenziale per l’effettuazione della verifica che siano messi a disposizione del verificatore il personale occorrente sotto la vigilanza di un preposto ed i mezzi necessari per l’esecuzione delle operazione stesse (quali pesi, imbracature) nonché la seguente documentazione:
- Libretto delle verifiche rilasciato dall’Enpi oppure dall’INAIL / ISPESL ovvero per apparecchi a marchio CE , rientranti nel regime applicazione della Direttiva Macchine (DPR 459/96), copia della dichiarazione CE di conformità con relativa denuncia all’ISPESL/INAIL.
- Verbali delle precedenti verifiche periodiche eseguite da ARPA / A.S.L. / SOGETTI ABILITATI.
- Manuale di installazione, uso e manutenzione.
- Registro di controllo ai sensi dei commi 4 e 8 dell’art. 71 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
- ​Risultanze delle indagini supplementari (relazione di verifica ventennale) di cui al punto 3.2.3 dell’Allegato II del DM 11.04.11 (in caso di gru mobili, gru trasferibili, ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato messe in esercizio da oltre 20 anni).

2. Verifica periodica ed indagine supplementare:
Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro.
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Verranno effettuate anche le prove di funzionamento dell’attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza.
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L'indagine supplementare e l'attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali.

3. Redazione del verbale di verifica

Redazione del verbale di verifica e trasmissione dello stesso all'INAIL per l'archiviazione.
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RIFERIMENTI LEGISLATIVI

D.Lgs 81/08 Art. 71 c.11
Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.
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La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati.
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Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, ........

D.Lgs 81/08 Art. 71 c.12
Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l’ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

D.M.11/04/2011In G.U. del 29 aprile 2011, n° 98, S.O. n°111 è stato pubblicato il D.M.11 aprile 2011 che disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’Allegato VII del D.Lgs. 81/08, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art.71 c.13 del medesimo decreto legislativo.
Il datore di lavoro che mette in servizio, successivamente al 23 maggio 2012, un’attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/08, ne dà immediata comunicazione all’INAIL territorialmente competente, che assegnerà all’attrezzatura un numero di matricola comunicandolo al datore di lavoro.
Successivamente, per il datore di lavoro è previsto l’obbligo di sottoporre a verifiche periodiche (prima verifica e verifiche successive alla prima) le attrezzature di lavoro riportate nell’Allegato VII del Dlgs 81/08.
Con la recente "Legge del Fare" (L.98 del 09/08/2013 pubblicato su supp. n.63 GU 194 del 20/08/2013),entrata in vigore il 21/08/2013, è stato modificato il comma 11 dell'art. 71 del D.Lgs. 81/08.
Si sottolineano le seguenti importanti variazioni:
Per la PRIMA VERIFICA PERIODICA i termini temporali non sono più 60 giorni ma 45 (pertanto le richieste di verifica affidate da INAIL devono essere evase entro 45 gg anziché 60).
Per le VERIFICHE SUCCESSIVE ALLA PRIMA, in passato, EURISP poteva operare solo dopo che il Datore di Lavoro avesse effettuato regolare richiesta all’ASL o all’ARPA competente. Ora non è più necessario! Il Datore di Lavoro si può rivolgere DIRETTAMENTE a EURISP senza effettuare la richiesta di verifica all’ASL o all’ARPA.