top of page

RISCHI E SANZIONI

LA RESPONSABILITA' E' SEMPRE DEL DATORE DI LAVORO​​

NON CORRERE

RISCHI INUTILI

 

CHIAMACI AL 338 678 61 02

O MANDACI UNA MAIL

INFO@VERIFICHEVENTENNALI.IT

COSA PUO' SUCCEDERMI SE NON SONO

IN REGOLA CON LE VERIFICHE?

​

Marketing & Engineering Consulting mette al primo posto la sicurezza per se stessi,

per i Vostri dipendenti e per la comunità.

​

Nelle piccole aziende molto spesso sono parenti e amici con l'opportuna abilitazione che movimentano le attrezzature di sollevamento.



Le verifiche sono un momento di attenzione e di preziosa analisi dello stato di salute della propria attrezzatura e spesso la verifica ventennale fa emergere piccole lesioni, inizi di cricche e il consumo di componenti prossime a fine vita, normalmente non individuabili

da personale non esperto in materia.

​

Gli interventi di verifica e di eventuale riparazione di piccoli componenti costano infinitamente meno di una rottura o ancora peggio degli esiti giudiziari, economici e umani di un incidente.​

​
Marketing & Engineering Consulting vi fornirà consulenza specifica su misura per le Vostre attrezzature per essere sempre a norma, lavorare in sicurezza e prevenire future problematiche che inevitabilmente questo genere di attrezzature con il tempo comporta.

​

Oltre alla buona norma e al senso comune di sicurezza, il Legislatore ha posto pesanti sanzioni al non rispetto delle leggi sulle verifiche periodiche e ventennali.

 

Quali sono gli obblighi del datore di lavoro che possiede un apparecchio di sollevamento?



(art. 70 comma 1 D.Lgs. 81/08): Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere MARCATE CE.
SANZIONE: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente



(art. 70 comma 2 D.Lgs. 81/08): Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, (ANTE CE) devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’ ALLEGATO V del D.Lgs. 81/08.
SANZIONE: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente



(art. 71 comma 4 D.Lgs. 81/08): Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:
- installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;

- oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;

- assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza

SANZIONE: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente



(art. 71 comma 7 D.Lgs. 81/08): Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una  informazione, formazione ed addestramento adeguata;
SANZIONE: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente



(art. 71 comma 8 D.Lgs. 81/08): Il datore di lavoro provvede affinché:
-  le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;

-  le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:

1) ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
2) ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.

SANZIONE: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente



(art. 71 comma 11 D.Lgs. 81/08): Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII (D.Lgs. 81/08) a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall’INAIL (ex ISPESL) che vi provvede nel termine di 60 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e di soggetti pubblici o privati abilitati. Le successive verifiche sono dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di 30 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati.
SANZIONE: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 500 a euro 1.800 il datore di lavoro ed il dirigente



 

Il proprietario del mezzo, ossia il datore di lavoro di chi utilizza il mezzo stesso è sempre il responsabile della mancata esecuzione delle verifiche.

Il Portale delle Verifiche in Italia
Il Portale delle Gru in Italia
You Free Space For Big Ads
bottom of page